Sez. 1, Sentenza n. 4962 del 27/04/1993 (Rv. 482091 - 01)
Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Ritenzione delle opere | Suolo oggetto di un diritto di superficie costituito dal proprietario a favore di un terzo - Acquisizione al demanio statale - Conseguenze - Manufatti realizzati dal terzo - Ritenzione - Stato - Obbligo di pagare all'autore delle costruzioni il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera o l'aumento di valore del fondo - Sussistenza.
Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Opere del terzo con materiali propri - Ritenzione delle opere
L'acquisizione al demanio statale di un suolo oggetto di un diritto di superficie, costituito in favore di terzi da parte del precedente proprietario, comporta l'inopponibilità allo Stato di tale diritto, trattandosi di posizione non derivante da concessione ad opera di quest'ultimo, con la conseguenza che lo Stato stesso acquista per accessione la proprietà dei manufatti realizzati su detto suolo, in applicazione del disposto dell'art. 934 cod. civ. - operante anche con riguardo alla proprietà demaniale - e salva l'alternativa di cui all'art. 936 stesso codice, talché, ove venga esercitato l'ivi previsto diritto di ritenzione, ne consegue l'obbligo del proprietario, anche se trattasi dello Stato, di pagare a sua volta, all'autore delle costruzioni (nella specie, di stabilimento balneare su suolo divenuto demanio marittimo) il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)