Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2 Aree destinate all'edilizia scolastica
1. L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica puo' essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 32715
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 32715
Art. 5 Inosservanza dei termini
1. Le regioni stabiliscono le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.
2. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.
3. In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 .
Art. 6 Deliberazioni degli enti locali territoriali
1. Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunita' montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
Art. 7 Pareri
1. Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.
2. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.
4. I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.
Art. 8 Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno
1. I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.
Art. 9 Comitati tecnico-amministrativi
1. I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonche' al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.
2. Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente:
"Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza".
3. I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del magistrato per il Po e del magistrato alle acque di Venezia.
5. Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Art. 10 Adempimenti degli uffici periferici e decentrati
1. Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorche' per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.
2. Se il provvedimento non e' stato emesso nel termine suindicato,
l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.
3. Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.
4. Lo stesso prefetto da' comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si e' sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.
5. Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilita' patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.
6. Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto e' esercitato dai commissari del Governo.
7. Gli enti e le societa' che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.
8. In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi e' esercitato dal Ministero cui e' devoluta la vigilanza sull'ente o sulla societa' entro il termine di cui al terzo comma.
9. Tale potere puo' essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554