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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 121 del 1962

Decisione
decisa il 1962-12-12, depositata il 1962-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:121
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1678

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Imposte e tasse
  • T.U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 332 quinto comma nel testo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma di cui la Corte costituzionale abbia già dichiarato, con precedente sentenza, la illegittimità costituzionale, in quanto la norma stessa ha cessato di avere efficacia e non può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale. (Nella specie era stata riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, di cui la Corte costituzionale aveva già dichiarato la illegittimità con sentenza del 30 gennaio 1962, n. 2).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, promosso con ordinanza 22 giugno 1961 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - nel procedimento amministrativo vertente tra l'"Azienda Generale Italiana Petroli" e la "Esso Standard Italiana" da una parte, e il Ministero dell'interno, il Ministero delle finanze, il Comune di Napoli e la Commissione centrale per la finanza locale, dall'altra, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962. Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
punto 1
Ritenuto che, nel sopraricordato procedimento amministrativo pendente davanti al Consiglio di Stato, le Società ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289; che il Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - ha ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e, pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; che avanti alla Corte si sono costituiti sia l'"Azienda Generale Italiana Petroli" e la "Esso Standard Italiana", sia i Ministeri dell'interno e delle finanze, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ed il Comune di Napoli;
punto 2
Considerato che nelle more del giudizio questa Corte con sentenza n. 2 del 30 gennaio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI- GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze