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Sez. L - , Sentenza n. 33807 del 12/11/2021 (Rv. 662773 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Declaratoria di illegittimità del licenziamento e condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, st.lav. riformulato - Sentenza di condanna generica - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662773-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dalla norma quale parametro del risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)