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Sez. 1, Sentenza n. 2282 del 12/04/1995 Cc. (dep. 05/07/1995) Rv. 202299 - 01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Fascicolo delle indagini preliminari | Obbligo del Pubblico Ministero di trasmettere tutta la documentazione raccolta nel corso delle indagini riguardanti l'indagato di cui si chiede il rinvio a giudizio - Sussistenza - Obbligo di trasmettere atti relativi a coindagati o lo stesso imputato in un procedimento diverso - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202299-01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Fascicolo delle indagini preliminari

L'obbligo del P.M. sancito dall'art. 416 secondo comma, cod. proc. pen. di trasmettere con la richiesta di rinvio a giudizio tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P. nel momento in cui, caduta la segretezza delle indagini, viene portata, ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen., a conoscenza dell'imputato il materiale probatorio raccolto dal P.M. (cosiddetta "discovery"), concerne soltanto le indagini ed i verbali riguardanti la persona indagata di cui si chiede il rinvio a giudizio; tale obbligo non si riferisce pertanto alle indagini riguardanti coindagati o lo stesso imputato in un procedimento diverso da quello in relazione al quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)