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Sez. 1, Sentenza n. 3461 del 21/06/1979 (Rv. 399879 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA PERSONALE DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399879-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA PERSONALE DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*

L'art 137 cod proc civ, nello statuire che la notificazione va fatta "su istanza di parte", consente anche a questa personalmente, senza necessita di rappresentanza attraverso il procuratore costituito, di richiedere la notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)