Sez. 1, Sentenza n. 3461 del 21/06/1979 (Rv. 399879 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA PERSONALE DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA PERSONALE DELLA PARTE - AMMISSIBILITA.*
L'art 137 cod proc civ, nello statuire che la notificazione va fatta "su istanza di parte", consente anche a questa personalmente, senza necessita di rappresentanza attraverso il procuratore costituito, di richiedere la notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)