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Sez. 2, Sentenza n. 37721 del 08/07/2014 Cc. (dep. 15/09/2014) Rv. 259985 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Vizi del procedimento principale - Difetto di interesse dell'impugnante al momento della produzione del vizio - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259985-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali, non possono essere dedotti vizi del procedimento principale, in relazione ai quali il soggetto impugnante non aveva alcun interesse nel momento in cui gli stessi si sono prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso col quale il terzo titolare di un bene immobile sottoposto a sequestro preventivo dalla Corte di Appello, aveva lamentato la presunta tardività dell'impugnazione del P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)