Sez. L, Sentenza n. 169 del 13/01/1988 (Rv. 456790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - ENUNCIAZIONE QUALE PRINCIPIO DI DIRITTO DELLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA, COME INTERPRETATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, SOLLEVATA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - ENUNCIAZIONE QUALE PRINCIPIO DI DIRITTO DELLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA, COME INTERPRETATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, SOLLEVATA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di Cassazione con rinvio della pronuncia impugnata con contestuale enunciazione quale principio di diritto della interpretazione della norma di legge applicabile, in Sede di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio la questione di costituzionalità della norma come interpretata dalla Corte di Cassazione, è (inammissibile perché) irrilevante non essendo più possibile alla parte medesima conseguire una pronuncia più favorevole di quella impugnata in ragione della preclusione derivante dalla sentenza di Cassazione. (V 1973/85, mass n 439886).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)