Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/04/1976 (Rv. 380190 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - CONSENSO DELL'OCCUPATO (PROPRIETARIO DEL SUOLO) - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO DEL PROPRIETARIO - DOMANDA DI ACCESSIONE INVERTITA - PRETESO ACCORDO CON IL PROPRIETARIO - STIPULAZIONE SCRITTA - NECESSITA - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - CONSENSO DELL'OCCUPATO (PROPRIETARIO DEL SUOLO) - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO DEL PROPRIETARIO - DOMANDA DI ACCESSIONE INVERTITA - PRETESO ACCORDO CON IL PROPRIETARIO - STIPULAZIONE SCRITTA - NECESSITA - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il costruttore, che invochi la cosidetta accessione invertita ai sensi dell'art 938 cod civ, ovvero neghi gli effetti acquisiti, a favore del proprietario del fondo, dell'accessione ordinaria a norma dell'art 936 dello stesso codice, non puo provare mediante testimoni di aver raggiunto un accordo con tale proprietario, per l'occupazione, con la costruzione di un edificio, di una porzione del fondo medesimo, salvo che espressamente deduca trattarsi di una convenzione di solo carattere obbligatorio. Di solito, infatti, quel patto, in ogni sua giuridica configurazione, ha natura reale e dev'essere, percio, fatto per iscritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)