Sez. 5, Sentenza n. 16436 del 27/07/2011 (Rv. 618890 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Prestazioni pubblicitarie di consulenza ed assistenza tecnica - Effettuazione da parte di operatore straniero a favore di soggetto residente - Obbligo di pagamento del tributo a carico dell'utilizzatore della prestazione - Configurabilità - Omissione - Conseguenze sanzionatorie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato e sono, quindi, imponibili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 le prestazioni pubblicitarie, di consulenza ed assistenza tecnica, effettuate da un operatore straniero, senza stabile organizzazione in Italia, a favore di soggetto italiano, ed è su quest'ultimo che grava, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo del pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni conseguenti all'accertata evasione, ai sensi dell'art. 41, comma 1, essendo irrilevante, per tale profilo, l'abrogazione della sanzione prevista dall'art. 41, comma 4, che ha invece riguardo alla diversa ipotesi del cessionario o beneficiario del servizio che non abbia regolarizzato l'operazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)