diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1545 del 08/10/1997 Ud. (dep. 10/02/1998) Rv. 209925 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Riscontri esterni - Esame diretto da parte del giudice di riprese televisive e fotogrammi - Riconoscimento dell'imputato - Valore di riscontro alle dichiarazioni accusatorie - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209925-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In tema di prova, se il giudice del dibattimento non può operare direttamente il riconoscimento di persone in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito il controllo sull'adeguatezza dei criteri da lui adottati nella valutazione della prova, tale diretto riconoscimento può avere tuttavia valore di riscontro probatorio esterno ad una chiamata in correità, potendo il riscontro stesso essere di varia natura, e persino di carattere logico, purché riconducibile a fatti esterni alla chiamata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente utilizzato, ai fini della conferma dell'attendibilità della chiamata in correità, l'esame diretto delle riprese delle rapine e dei relativi fotogrammi, riscontrando direttamente la corrispondenza delle immagini registrate dei rapinatori con gli imputati accusati dal chiamante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)