Sez. L - , Sentenza n. 28253 del 06/11/2018 (Rv. 651715 - 02)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione - Regola del "pro rata" - Violazione - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In tema di trattamento pensionistico dei ragionieri e dei periti commerciali, la previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall'art. 3, comma 12, della l. n 335 del 1995 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)