Sez. 1, Sentenza n. 6388 del 11/12/1995 Cc. (dep. 01/02/1996) Rv. 203747 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere | Concorso fra causa di estinzione del reato e della pena - Prevalenza della prima - Effetti - Revoca della causa di estinzione del reato (decorso del quinquennio per sospensione condizionale) al fine di applicare l'indulto - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere
Nel concorso di cause estintive della pena e del reato deve avere la prevalenza, ai sensi dell'art. 183, secondo comma, cod. pen., la causa che estingue il reato anche se intervenuta successivamente; ne consegue che in sede di esecuzione, non è consentito al condannato, decorso il quinquennio utile per l'estinzione del reato, richiedere la revoca della sospensione condizionale e optare per l'applicazione dell'indulto e, quindi per l'estinzione della pena. Nè viene in rilievo nella specie l'art. 672, quarto comma cod. proc. pen., secondo il quale l'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato lo richieda, anche se è terminata l'esecuzione della pena in quanto tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, ai fini della possibilità di richiedere l'applicazione dell'indulto, sono ininfluenti gli eventi che riguardano la pena, ma non anche quelli, più radicali, che hanno come effetto l'estinzione del reato e dai quali discende la carenza di interesse alla applicazione del condono.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)