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Sez. 6 - , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 (Rv. 661874 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Notificazione della sentenza - Natura - Atto di parte destinato esclusivamente alla controparte - Conseguenze - Dovere della S.C. di controllare la tempestività dell’impugnazione - Allegazioni delle parti - Rilevanza - Allegazione espressa o implicita da parte del ricorrente dell’avvenuta notificazione - Effetti - Onere di tempestivo deposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art.372, comma 2, c.p.c. - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2021-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661874-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il

ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1 Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2 Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 1 Cod. Proc. Civ. art. 325 Cod. Proc. Civ. art. 327 COST ILLEGITTIMITÀ

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)