Sez. 2, Sentenza n. 1548 del 25/05/1973 (Rv. 364348 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI - DEFICIENZE SOSTANZIALI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI - DEFICIENZE SOSTANZIALI.*
Il giudice ha il potere di apportare ai capitoli di prova testimoniale aggiunte e modificazioni che valgano a chiarirne il contenuto, non gia il potere di supplire alle deficienze sostanziali del proposto mezzo istruttorio, sostituendosi alle parti. (nella specie, ci si doleva del diniego di ammissione di prova testimoniale tendente a dimostrare un regolamento amichevole di confini avvenuto fra il figlio di una parte e l'altra parte, senza aver dedotto nulla per dar conto, altresi, del potere di rappresentanza conferito al figlio e pretendendo che il giudice avesse provveduto a richiedere la prova di quel potere, anziche rigettare l'istanza). (V 2484/69, mass n 342019).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)