Sez. 2, Sentenza n. 47062 del 21/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017) Rv. 271048 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 - Reati presupposto - Individuazione - Criterio.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposta a seguito di una condanna per uno dei delitti elencati dal comma 1 della norma, nonché, ai sensi del comma successivo, per il delitto di contrabbando di cui all'art. 295, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e per qualsiasi altro delitto, che pur non rientrando nel catalogo di cui all'art. 12-sexies, comma 1, sia però aggravato dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)