Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 464 del 2000
Massime (2)
Massima n. 25787
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni
- Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
- Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese
- Asserita violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela del diritto sostanziale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi attinenti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 con compensazione delle spese di lite in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale (cui accede la rifusione delle spese), con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall''INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio, Va, infatti, osservato che identica questione sollevata dallo stesso rimettente è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. Precedenti - sent. n. 310/2000 che ha dichiarato non fondata una questione identica a quella attualmente esaminata. L.T.
Norme impugnate
- art. 36, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448
Parametri
- art. 24 Cost.
Massima n. 25788
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni
- Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
- Asserita lesione del principio di eguaglianza con compressione dei diritti previdenziali
- Difetto di rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come modificato dall'art. 3-'bis' della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevedendo, con riguardo ai crediti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristalizzazione con conseguente compressione dei diritti in argomento (di natura previdenziale e quindi intesi a garantire il minimo vitale). Alla suddetta conclusione si perviene in considerazione del nesso di subordinazione logico-processuale di ogni censura relativa alla normativa considerata rispetto a quella riguardante la previsione della estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti già dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. L.T.
Norme impugnate
- art. 36, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448
- art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140
- art. 1, comma 182, legge 23 dicembre 1996, n. 662
- art. 1, comma 181, legge 23 dicembre 1996, n. 662
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il 14 (n. 2 ordinanze) e il 28 marzo (n. 2 ordinanze), l'8 febbraio (n. 5 ordinanze) e il 14 marzo (n. 3 ordinanze) 2000 dal tribunale di Treviso rispettivamente iscritte ai nn. 255, 256, 317, 318, da 321 a 325, 333, 334 e 368 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 25 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Burighel Antonia e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che nel corso di dodici giudizi d'appello - vertenti in materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte - il tribunale di Treviso, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse l'8 febbraio (r.o. nn. 321-325 del 2000), il 14 marzo (r.o. nn. 255-256, 333-334 e 368 del 2000) ed il 28 marzo del 2000 (r.o. nn. 317-318 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);
che, secondo il rimettente, le norme impugnate - sopravvenute nelle more dei giudizi a quibus e contenenti una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme vantate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze - vengono a ledere: a) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introduce un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; b) l'art. 38 Cost., per la conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;
che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 256, 317 e 368 del 2000, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle questioni; mentre, nel giudizio promosso con r.o. n. 317 del 2000, si è costituita la parte privata del processo a quo che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
punto 2
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto concernenti le stesse norme, censurate sulla base di uguali motivazioni;
che identiche questioni, sollevate dallo stesso tribunale rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;
che in tale pronuncia questa Corte - con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - ha affermato che le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;
che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
che - dato il nesso di subordinazione logico-processuale di ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai magistrati che ne sono investiti - resta precluso l'esame delle altre questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze