diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 262 del 2011

Decisione
decisa il 2011-10-03, depositata il 2011-10-07
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:262
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 35846

  • Corte costituzionale
  • Pronunce
  • Errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 227 del 2011
  • Correzione.
Leggi la massima
È disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 227 del 2011. Pertanto, nel dispositivo, dopo il terzo capo e prima del quarto, è aggiunto il seguente capo: «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);».

Parametri

  • art. 32 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011. Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
punto 1
Considerato che nel dispositivo della sentenza non risulta per errore trascritto il capo di pronuncia relativo alla questione di legittimità dell'art. 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
punto 2
considerato che, peraltro, nella motivazione della sentenza si dà conto dell'esame e decisione di tale questione nel senso dell'infondatezza, in particolare nei punti 4, 4.1. e 4.2. del "Considerato in diritto"; ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia di non fondatezza, che non incide quindi sull'efficacia delle disposizioni impugnate.
punto 3
Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 227 del 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il terzo capo, dopo le parole «uccelli selvatici);» e prima del quarto capo, prima delle parole «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145», aggiungere il seguente capo, «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze