Sez. 3, Sentenza n. 2129 del 19/10/1965 (Rv. 314052 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - IN GENERE - COLLABORAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - AMMISSIBILITA.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - IN GENERE - COLLABORAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - AMMISSIBILITA.*
Nel contratto di trasporto di persone l'assuntore del trasporto puo provvedere alla esecuzione di esso oltre che personalmente anche mediante la collaborazione di altri soggetti che siano a lui legati da un rapporto di dipendenza ovvero siano eventualmente vincolati da altro e distinto contratto di trasporto e che si obbligano ad eseguire con mezzi propri la prestazione. (Conf. 752/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)