Sez. 5, Sentenza n. 7596 del 26/03/1975 Ud. (dep. 12/07/1975) Rv. 130521 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - AVVISO DI UDIENZA PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - VA ALL'AVVOCATO CHE HA DIFESO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFENSORE DI FIDUCIA SOSTITUITO CON DIFENSORE D'UFFICIO - L'AVVISO VA AL DIFENSORE D'UFFICIO.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - AVVISO DI UDIENZA PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - VA ALL'AVVOCATO CHE HA DIFESO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFENSORE DI FIDUCIA SOSTITUITO CON DIFENSORE D'UFFICIO - L'AVVISO VA AL DIFENSORE D'UFFICIO.*
Il difensore di fiducia, che sia stato nominato con le forme di legge dall'imputato ed al quale sia stato notificato l'avviso di udienza, non conserva la qualita di difensore se omette di intervenire al dibattimento e di farsi sostituire a norma dell'art 127 cod proc pen. l'imputato, in tal caso, ha come difensore quello nominatogli d'ufficio, salvo non provveda al conferimento di un nuovo mandato di fiducia al precedente difensore: in Mancanza di nuova nomina il precedente difensore non puo proporre impugnazione perche tale potere e riservato dall'art 192, terzo comma, cod proc pen, all'avvocato o al procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. E, pertanto, l'avviso di udienza per il giudizio di appello, che e preordinato all'Esercizio del diritto di difesa, deve essere notificato al difensore di ufficio nel giudizio di primo grado, e non al difensore di fiducia, che, non intervenendo in tale giudizio, ha perduto la qualifica di difensore e non e abilitato a proporre impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)