Sez. 1, Sentenza n. 29213 del 06/07/2005 Ud. (dep. 02/08/2005) Rv. 231765 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Contestazioni suppletive - Concessione di un termine per la difesa - Esclusione - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 cod. proc. pen. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 cod. proc. pen. per la fase dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)