Sez. L, Sentenza n. 2517 del 06/03/2000 (Rv. 534636 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Difetto di legittimazione attiva dell'attore - Inclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
A norma dell'art. 382, ultimo comma cod. proc. civ. va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell'attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione. (nel caso di specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un partito politico, per essere stato il decreto emesso nei confronti di una federazione provinciale, e ha conseguentemente cassato senza rinvio la sentenza d'appello, affermando che restava in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado, con la sola esclusione del decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)