Sez. L, Sentenza n. 11171 del 13/10/1992 (Rv. 478897 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Riferimento al dato letterale - Sufficienza - Condizione - Fattispecie relativa all'art. 39 CCNL 5 aprile 1980 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
In tema d'interpretazione di disposizioni collettive di diritto comune, il riferimento al mero dato letterale può essere sufficiente solo quando le espressioni usate nel contratto siano di chiara ed univoca significazione, non potendo altrimenti prescindersi dalla ricerca della comune intenzione delle parti alla stregua del comportamento complessivo (anche posteriore alla conclusione del contratto) delle medesime. (Nella specie, concernente il calcolo dell'indennità per lavori complementari, prevista, dall'art. 39 del c.c.n.l. 5 aprile 1980 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, in misura pari al quindici per cento della "retribuzione giornaliera di cui alla lettera a) del punto 1 dell'art. 18 e sull'indennità di contingenza in vigore al 31 marzo 1980", la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, censurandola, in particolare, per aver ritenuto che tale indennità di contingenza dovesse comprendere anche la quota maturata al 31 gennaio 1977, trascurando l'avvenuto trasferimento della stessa quota nel trattamento retributivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 05/04/1980 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)