Sez. 1, Sentenza n. 4903 del 02/06/1988 Ud. (dep. 07/04/1989) Rv. 180964 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - ORDINANZA - DI RIUNIONE O SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - INSINDACABILITÀ - ECCEZIONE - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - ORDINANZA - DI RIUNIONE O SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - INSINDACABILITÀ - ECCEZIONE - RAGIONE.*
L'ordinanza con la quale il giudice di primo o secondo grado dispone la riunione o la separazione dei procedimenti è dettata da ragioni di mera convenienza processuali, perché mira a realizzare i fondamentali principi dell'economia e della celerità del processo. Trattasi, quindi, di un provvedimento ampiamente discrezionale, a contenuto ordinatorio, insindacabile per sua natura in Sede di legittimità, tranne i casi previsti dall'art. 50 cod. proc. pen., relativi alla Competenza funzionale ed alla Mancanza di giurisdizione. (Conf mass n 149066; (Conf mass n 156314).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)