Sez. 3, Sentenza n. 5391 del 16/06/1997 (Rv. 505226 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Danni da circolazione di veicoli e natanti - Giudice competente - Criterio di valore e non di materia - Conflitto negativo virtuale - Esclusione - Regolamento d'ufficio di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Poiché il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace, pretore e tribunale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti non è la materia, bensì il valore (fino a trenta milioni al giudice di pace; fino a cinquanta milioni al pretore; oltre tale valore al tribunale: artt. 7, secondo comma e 8 e 9, primo comma, cod. proc. civ.), non è configurabile un conflitto negativo virtuale tra detti giudici, ed è conseguentemente inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)