Sez. 2, Sentenza n. 13221 del 20/11/1998 Ud. (dep. 16/12/1998) Rv. 211967 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Giudizio di legittimità - Possibilità di escluderle o ridurne la durata - Sussistenza - Limiti.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
Poiché le pene accessorie costituiscono effetti penali di determinate condanne, la statuizione della sentenza che le prevede o che determina la loro durata, ove ciò non comporti una valutazione discrezionale, può essere esclusa o modificata anche in sede di legittimità nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta del loro presupposto legale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato "in parte qua" la decisione di appello che, pur riducendo la pena principale al di sotto dei cinque anni di reclusione, non aveva provveduto ad eliminare la dichiarazione di interdizione legale contenuta nella sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)