Sez. 2, Sentenza n. 675 del 05/02/1982 (Rv. 418450 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE - NECESSITÀ - LIMITI - CONSUETUDINE IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI ROMA - USO NORMATIVO NOTORIO - APPLICABILITÀ.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE - NECESSITÀ - LIMITI - CONSUETUDINE IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI ROMA - USO NORMATIVO NOTORIO - APPLICABILITÀ.*
In tema di appalto, l'art. 1665, quinto comma, cod. civ., nel disporre che l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo solo quando l'opera sia stata accettata dal committente, fa espressamente salva l'ipotesi di diversa pattuizione o di uso contrario, sicché tale norma resta superata dalla consuetudine in vigore nella provincia di Roma, secondo la quale un appaltatore di costruzioni edilizie riceve il pagamento del corrispettivo con acconti durante l'esecuzione dei lavori, consuetudine che, costituendo un uso normativo, la cui esistenza è notoria, può essere utilizzata dal giudice del merito anche fuori dei normali oneri di allegazione e di prova ed è invocabile per la prima volta in Sede di legittimità. (V 1125/70, mass n 346690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)