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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 226-quinquies Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite

1. A pena di nullita' insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si puo' tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformita' dalle prescrizioni in essa stabilite, nonche' delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale.73

Art. 226-sexies Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche

1. Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter.

2. Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro commi dell'articolo 226-quater.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. - Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni.

Art. 227 Trasmissione di atti e informazioni all'Autorita' giudiziaria

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono trasmettere immediatamente al procuratore del Re o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate.

2. Devono inoltre riferire all'Autorita' giudiziaria competente ogni notizia che loro successivamente perviene e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per l'assicurazione delle prove.

Art. 228 Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della liberta' personale

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della liberta' personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non e' dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

2. Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potesta' o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Art. 229 Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

2. Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

Art. 230 Obbligo del segreto

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i loro risultati.

Sezione II. Degli atti di istruzione preliminare del pretore, del procuratore del Re e del procuratore generale presso la corte d'appello

Art. 231 Atti e informative del pretore

1. Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

2. Il pretore informa senza ritardo il procuratore del Re delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati. Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente.
Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, puo' provvisoriamente emettere mandato d'arresto
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Art. 232 Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390.

Art. 233 Informative del procuratore del Re al procuratore generale

1. Il procuratore del Re informa il procuratore generale presso la corte d'appello delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati.

Art. 234 Atti del procuratore generale presso la corte d'appello

1. Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le querele, le denuncie, le istanze, le richieste, i rapporti, i referti e le autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di esercitare la facolta' attribuita al procuratore del Re dall'articolo 232 o di procedere egli stesso a istruzione sommaria.

2. Il procuratore generale puo' con provvedimento insindacabile, prima della sentenza che chiude l'istruzione formale o prima del decreto di citazione quando si procede con istruzione sommaria, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria.2444

Capo II. Della libertà personale dell'imputato

Sezione I. Dell'arresto

Art. 235 Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

2. Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

3. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 236 Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

2. Hanno, inoltre, facolta' di arrestare chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o e' stato condannato piu' di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

3. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

4. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresi' facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 671, 688, 707 e 729 del codice penale, e chi e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riporto' la dichiarazione di abitualita' o di professionalita'.

Art. 237 Flagranza

1. E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza.

2. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

3. Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.

Art. 238 Fermo di indiziati di reato

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

2. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.

3. Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.

4. Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida e data comunicazione all'interessato.

5. In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.84

Art. 238-bis Mancata convalida del fermo - Sanzioni

1. Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non e' convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, e' revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

2. Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della Giustizia.

Art. 239 Persone arrestate fuori dei casi consentiti

1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, la persona arrestata senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria deve essere immediatamente liberata dallo stesso ufficiale che ha proceduto all'arresto o da quello al quale l'arrestato e' presentato.

Art. 240 Divieto d'arresto in determinate circostanze

1. L'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria non e' ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se l'arresto e' avvenuto, deve disporsi la liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l'arrestato e' presentato, appena constatate le dette condizioni.

Art. 241 Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto

1. Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorita' giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorita'. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.

Art. 242 Facolta' d'arresto da parte dei privati

1. Nei casi indicati nell'articolo 235 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio.5

2. Chi procede all'arresto puo' altresi' prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, nel qual caso assume, fino a che non ne abbia fatto la consegna all'Autorita', la qualita' e gli obblighi del custode di cose sequestrate.

3. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato a un ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica il quale compila il processo verbale della consegna e, se richiesto, ne da' un certificato a chi l'ha eseguita.

Art. 243 Ordine di cattura emesso dal procuratore del Re o dal pretore

1. Nei casi indicati negli articoli 235 e 236, il procuratore del Re o il pretore puo' ordinare la cattura. Se l'ordine e' stato dato oralmente, deve essere confermato per iscritto nella forma ordinaria appena e' possibile.5

Art. 244 Doveri degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel caso di arresto senza ordine o mandato

1. Gli ufficiali della polizia giudiziaria i quali, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza di querela, devono porlo immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore del Re o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore del Re o il pretore informato dell'arresto riconosca necessaria una dilazione maggiore. Al procuratore del Re o al pretore e' pure trasmesso il processo verbale d'arresto.

2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente.