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Sez. 2, Sentenza n. 61 del 04/01/1966 (Rv. 320129 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320129-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA.*

Nel giudizio di rivendicazione, l'attore ha l'Onere di provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione. Il convenuto in rivendicazione, per contro, non e tenuto a fornire alcuna prova e puo trincerarsi dietro il possideo quia possideo; ed anche se afferma di essere proprietario della cosa medesima, cio non puo ne deve tornare a suo pregiudizio, non implicando di per se rinuncia alla posizione vantaggiosa derivante dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico. (Cfr 236/64; 152/63; 1817/62; 248/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)