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Sez. 3, Sentenza n. 215 del 20/11/1998 Ud. (dep. 11/01/1999) Rv. 212090 - 01

REATO - REATO PERMANENTE | Violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro - Cessazione della permanenza prima della sentenza di primo grado - Dimostrabilità mediante prove fattuali o logiche - Doverosa verifica della sussistenza di tali prove anche in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212090-01

REATO - REATO PERMANENTE

La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di condotte violatrici della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro prima della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, con conseguentemente anticipazione al momento di detta cessazione della decorrenza del termine prescrizionale (altrimenti decorrente, atteso il carattere normalmente permanente delle violazioni in questione, dalla summenzionata pronuncia), può fondarsi su prove tanto fattuali quanto logiche (desumibili, queste ultime, tra l'altro, dalla natura del precetto violato, o dall'eventuale precarietà dell'attività che ha dato luogo alla violazione), la cui sussistenza, anche in sede di legittimità va verificata, mediante compulsazione, quando necessario, degli atti processuali, trattandosi dell'applicazione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di una causa estintiva del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)