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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 febbraio 1972, causa 40/71

Decisione
decisa il 1972-02-17
ECLI
ECLI:EU:C:1972:9

Epigrafe

Nella causa 40-71 DENISE RICHEZ-PARISE, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Parigi, con l'avv. Jacques Mercier, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, 20, rue Philippe II, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal, convenuta, causa avente ad oggetto: in via principale, l'attribuzione alla ricorrente di un'indennità equivalente a quella liquidata dalla Corte alla sig.ra Fiehn, con sentenza 9 luglio 1970, oppure la reintegrazione nel posto ch'essa occupava anteriormente al 1o ottobre 1968 presso la Commissione ; in via subordinata, la revocazione della sentenza 28 maggio 1970, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e R. Monaco, giudici ; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della presente causa e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La ricorrente, che aveva chiesto l'applicazione delle disposizioni speciali intese a favorire la volontaria cessazione definitiva dal servizio dei dipendenti, in occasione della fusione degli esecutivi comunitari, lasciava il suo posto presso la Commissione il 1o ottobre 1968. A questo passo essa era stata indotta, a suo dire, dalla prospettiva di acqustare a 55 anni il diritto alla pensione senza riduzione.
paragrafo 3
Essendosi successivamente accorta che le informazioni ricevute dall'Amministrazione della Commissione erano inesatte, e che il diritto alla pensione poteva essere in realtà acquisito solo all'età di 60 anni, la ricorrente reclamava, con lettera raccomandata del 23 dicembre 1968, contro la decisione adottata nei suoi confronti, e il 21 aprile 1969 presentava alla Corte di giustizia un ricorso avente ad oggetto:
paragrafo 4
1) per quanto riguarda le pensioni contemplate dall'art. 5 del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), la domanda che si tornasse all'interpretazione data in un primo tempo dalla CEE e che si invitasse l'amministrazione a liquidare le spettanze della ricorrente secondo questa interpretazione; 2) in subordine, per il caso che la domanda principale non venisse accolta, l'annullamento della decisione 20 giugno 1968 della Commissione CEE, e la conseguente reintegrazione della ricorrente nello stato giuridico in cui si trovava al momento della cessazione dal servizio.
paragrafo 5
Nella replica, depositata il 3 ottobre 1969 nelle cause riunite 19, 20, 25 e 30-69 (Richez-Parise ed altri), le conclusioni formulate in subordine erano modificate come segue:
paragrafo 6
I ricorrenti chiedevano che, qualora la domanda principale non potesse essere accolta venissero annullate le decisioni 20 giugno 1968 con cui si poneva fine ai loro rispettivi rapporti di lavoro, e quindi che la CEE venisse condannata a corrispondere quale indennizzo (anche al sig. Saudray e alle sig.ra Richez-Parise, che rinunciavano a chiedere la reintegrazione in servizio) una somma pari a tre anni del rispettivo stipendio.
paragrafo 7
La Corte, respinte le domande dirette contro gli «avvisi di liquidazione dell'indennità di cui all'art. 5 del regolamento del Consiglio 259/68», concedeva ai ricorrenti unicamente una proroga di sei mesi del termine fissato dall'art. 6 del suddetto regolamento per esercitare l'opzione ivi prevista (sentenza 28 maggio 1970, cause riunite 19, 20, 25 e 30-69, sig.ra Richez-Parise e altri contro Commissione, Raccolta 1970, pag. 341).
paragrafo 8
In una causa avente oggetto analogo (sentenza 9 luglio 1970, causa 23-69, sig.ra Fiehn contro Commissione, Raccolta 1970, pag. 547), la Commissione veniva condannata a versare alla ricorrente, dal momento in cui quest'ultima avesse raggiunto l'età di 55 anni e fino ai 60 anni, una rendita mensile equivalente alle rate di pensione cui essa avrebbe avuto diritto se avesse potuto applicarsi nei suoi confronti l'art. 5, n. 7, 4o comma, del regolamento n. 259/68.
paragrafo 9
L'attuale ricorrente, convinta che la differenza fra le due sentenze sia stata determinata dal fatto ch'essa aveva rinunciato, nella replica, a chiedere la reintegrazione in servizio, mentre la sig.ra Fiehn aveva confermato questo capo della domanda, si rivolgeva, il 10 settembre 1970, al presidente della Commissione delle Comunità europee, chiedendo che le venisse concessa la stessa indennità liquidata dalla Corte alla sig.ra Fiehn, oppure la reintegrazione nel posto ch'essa occupava anteriormente al 1o ottobre 1968 presso la Commissione.
paragrafo 10
Il 15 dicembre 1970, il direttore del personale le rispondeva che la questione, posta in questi termini, si trovava allo studio. Dopo aver inviato, il 15 febbraio 1971, al presidente della Commissione delle Comunità europee un'altra lettera, rimasta senza risposta, l'interessata adiva questa Corte con ricorso depositato in cancelleria l'8 luglio 1971.
paragrafo 11
Nella memoria in data 17 settembre 1971, che comprende due documenti distinti, la convenuta ha sollevato l'eccezione d'irricevibilità, a norma dell'art. 91, § 2, del regolamento di procedura, in merito alla domanda principale della ricorrente, ed ha presentato, a norma dell'art. 100 del suddetto regolamento, le sue osservazioni sulla domanda di revocazione della sentenza 28 maggio 1970, domanda formulata in subordine.
paragrafo 12
La ricorrente ha replicato con una memoria del 3 dicembre 1971.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale sull'eccezione d'irricevibilità sollevata contro la domanda principale della ricorrente, riservandosi di statuire in seguito sulla domanda presentata in subordine, a norma dell'art. 100 del regolamento di procedura.
paragrafo 14
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 15 dicembre 1971.
paragrafo 15
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 gennaio 1972.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 1) in via principale:

paragrafo 1
attribuirle un'indennità equivalente a quella liquidata alla sig.ra Fiehn con sentenza 9 luglio 1970, oppure reintegrarla nel posto ch'essa occupava anteriormente al 1o ottobre 1968 presso la Commissione;

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 2) in subordine:

paragrafo 1
revocare la sentenza 28 maggio 1970.
paragrafo 2
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 3
1) dichiarare irricevibili le conclusioni formulate dalla ricorrente in via principale, statuendo ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, senza impegnare la discussione nel merito; 2) dichiarare irricevibili, e comunque respingere, le conclusioni presentate dalla ricorrente in via subordinata; 3) statuire secondo le norme vigenti sulla ripartizione delle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla domanda principale

paragrafo 1
La convenuta (richiedente nel procedimento incidentale) sostiene che la domanda formulata in via principale dalla ricorrente (resistente nel procedimento incidentale) è irricevibile per i seguenti motivi:
paragrafo 2
a) La domanda, che mette in discussione la sentenza 28 maggio 1970, viola il principio dell'autorità del giudicato. Fra la causa 19-69 e la presente causa 40-71 vi è manifestamente identità delle parti, identità dell'oggetto e identità del giudice. Dal testo del ricorso risulta che la ricorrente se ne rende conto, in quanto previene essa stessa le conseguenze di tale identità, dichiarando che: «Se la Commissione invocasse l'autorità del giudicato per astenersi dal rispondere alla domanda del 10 settembre 1970 la ricorrente chiede che la Corte voglia procedere alla revocazione della sentenza pronunziata il 28 maggio 1970». b) Il reclamo del 10 settembre 1970, presentato dalla ricorrente (ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale) al presidente della Commissione delle Comunità europee, non ha dato luogo ad alcuna decisione espressa da parte della Commissione. Esso è stato quindi implicitamente respinto, data la scadenza del termine previsto dall'art. 91 dello statuto del personale. Il termine d'impugnazione stabilito dallo stesso articolo, che scadeva l'11 novembre 1970, era perciò già decorso quando la ricórrente, in data 8 luglio 1971, ha proposto il presente ricorso. La convenuta fa valere, d'altra parte, che la risposta data il 15 dicembre 1970 dal direttore del personale al reclamo del 10 settembre 1970 era dovuta ad un errore. La decadenza è tanto più evidente, in quanto il termine per l'annullamento della decisione con cui veniva posto fine al rapporto di lavoro della ricorrente — decisione adottata nel 1968 — è scaduto da vari anni. c) Il ricorso non è conforme all'art. 38, § 1, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte, in quanto non espone i mezzi dedotti a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Né la richiesta d'indennizzo, né la domanda di reintegrazione sono fondate su una motivazione giuridica, sia pure sommaria. La ricorrente (resistente nel procedimento incidentale) sostiene che, a causa dell'assenza del suo patrono al momento della redazione della replica, alla Corte era stato erroneamente indicato che la ricorrente rinunciava a chiedere, in subordine, la reintegrazione in servizio presso la Commissione. Tale circostanza ha avuto un'influenza decisiva sulla sentenza pronunziata dalla Corte il 28 maggio 1970, come risulta chiaramente dal raffronto fra il punto 44 di questa sentenza e il punto 23 di quella emanata il 9 luglio 1970. Il fatto che sulla sentenza 28 maggio 1970 ha influito un errore della ricorrente può essere considerato dalla Corte come un motivo sufficiente per riformare il provvedimento. La ricorrente contesta l'assunto della convenuta, secondo cui il ricorso è stato proposto fuori termine: gli uffici della Commissione infatti, con la lettera del 15 dicembre 1970, l'hanno indotta a credere che la domanda fosse allo studio, né la Commissione può far valere un suo errore in proposito. Durante la fase orale, la convenuta (richiedente nel procedimento incidentale) ha ribadito che la lettera 15 dicembre 1970, con cui la Commissione rispondeva alla ricorrente che il suo reclamo era all'esame, non aveva reale significato: si trattava di una formula stereotipata cui si ricorre sempre quando gli uffici hanno troppe domande cui rispondere.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla domanda subordinata

paragrafo 1
Secondo la ricorrente, nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 41 dello statuto della Corte. Questa infatti, indotta in errore dai termini della replica nelle cause riunite 19, 20, 25 e 30-69, ignorava ch'essa insisteva nel chiedere la reintegrazione in servizio presso la segreteria della Commissione, il che costituisce una circostanza atta ad influire in modo decisivo sulla sentenza. La ricorrente non contesta l'argomento della convenuta, secondo cui la domanda di revocazione è stata presentata oltre il termine contemplato dall'art. 98 del regolamento di procedura, ma sostiene che l'inosservanza di detto termine è da imputarsi alla convenuta, la quale, con la risposta 15 dicembre 1970, le faceva ritenere che non sarebbe stato necessario chiedere la revocazione della sentenza 28 maggio 1970.
paragrafo 2
La convenuta sostiene che la domanda di revocazione è irricevibile per i seguenti motivi:
paragrafo 3
a) La ricorrente non precisa affatto quali punti della sentenza di cui trattasi vengano impugnati. Essa si limita alla se guente motivazione: «Se è quindi evidente la possibilità, da parte della Corte, di procedere alla revocazione della sentenza considerata, altrettanto evidente è la fondatezza della domanda, che risulta dal semplice raffronto delle sentenze 28 maggio 1970 e 9 luglio 1970, e dall'analoga situazione in cui si trovavano le due ricorrenti». In ciò non si ravvisano chiari argomenti e precisi mezzi giuridici a sostegno della domanda. D'altra parte, poiché le primitive conclusioni formulate nella causa 19-69 non implicavano alcuna domanda d'indennizzo, tenuto conto del divieto di dedurre nuovi mezzi e nuove conclusioni (art. 42, § 2, d), del regolamento di procedura), la ricorrente non si può richiamare alla sentenza 9 luglio nel chiedere la revocazione della sentenza 28 maggio 1970. b) Dato che l'art. 99, § 2, del regolamento di procedura dispone tassativamente che «la domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunziata la sentenza impugnata», la ricorrente avrebbe dovuto citare in giudizio le altre parti nelle cause riunite 19, 20, 25 e 30-69, in cui veniva pronunciata la sentenza 28 maggio 1971. La citazione delle altre parti ha lo scopo di evitare che la sentenza venga riformata, senza ch'esse abbiano avuto modo di far conoscere i loro interessi e il loro punto di vista e di svolgere i relativi argomenti. c) La ricorrente, nell'invocare come base di fatto della presente domanda di revocazione la modifica delle primitive conclusioni nella causa 19-69, interpreta in modo errato l'art. 41, 1o comma, dello statuto della Corte di giustizia della CEE. Questa norma contempla esclusivamente la scoperta di un fatto nuovo che costituisca un dato essenziale della questione da risolvere. Ora, la modifica, magari per errore, di una delle conclusioni formulate nel corso di un procedimento pendente dinanzi alla Corte non si può considerare come un «fatto» ai sensi dell'art. 41, 1o comma, del suddetto statuto. d) L'art. 41, 1o comma, stabilisce che il fatto stesso doveva essere ignoto alla parte che domanda la revocazione, prima della pronunzia della sentenza. Poiché, dal punto di vista giuridico, si considera che la modifica della domanda iniziale nella causa 19-69 sia stata voluta dalla stessa ricorrente, questa non può sostenere che detta modifica le era ignota prima della pronuncia della sentenza. e) La ricorrente ha proposto la domanda di revocazione oltre il termine stabilito dall'art. 98 del regolamento di procedura, in quanto essa ha avuto notizia del fatto su cui la domanda stessa si basa al massimo il 19 giugno 1970 (data in cui è venuta a conoscenza della sentenza della Corte). È quindi evidente che il termine di cui all'art. 98 del regolamento di procedura era scaduto da tempo allorché, l'8 luglio 1971, venne proposto il presente ricorso. Per quanto riguarda il merito della domanda di revocazione, la convenuta assume che la ricorrente non deduce alcun mezzo atto a giustificarla. Il riferimento alla sentenza 9 luglio 1970 nella causa 23-69 non è pertinente, in quanto la ricorrente non espone le ragioni per cui le sarebbe dovuta un'indennità equivalente a quella concessa alla sig.ra Fiehn. La convenuta sottolinea quanto viene rilevato al n. 43 della motivazione della sentenza 28 maggio 1970, nelle cause riunite 19, 20, 25 e 30-69: «I ricorrenti, tuttavia, non hanno fornito elementi sufficienti a provare che le loro domande di cessazione definitiva dal servizio fossero state determinate dalle informazioni inesatte ch'essi avevano ricevuto e che non erano state tempestivamente rettificate.» Nella domanda di revocazione, la ricorrente non svolge alcun argomento nuovo rispetto a quelli contenuti nelle sue memorie relative alla causa precedente; la Corte non può quindi basarsi su alcun elemento atto a provare che la cessazione definitiva dal servizio era stata determinata dalle informazioni inesatte che la ricorrente aveva ricevuto dalla Commissione.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/3 Il ricorso comprende perciò due domande distinte, alle quali vanno applicate norme diverse riguardo al procedimento e alla sentenza. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la domanda di revocazione è stata proposta solo in subordine ed ha lo stesso oggetto della domanda principale, è opportuno — per motivi che appariranno chiari in seguito — statuire sulle due domande nella stessa sentenza.
paragrafo 5
6/7 I due termini successivi, previsti dall'art. 91, hanno lo scopo di garantire, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, la certezza del diritto, indispensabile al loro buon andamento. Essi non possono quindi essere prorogati dagl'interessati a loro piacimento.
paragrafo 6
8/11 La lettera 15 dicembre 1970, con cui il direttore del personale comunicava alla ricorrente che il problema da lei sollevato era allo studio presso gli uffici della Commissione, i quali non erano ancora giunti a una decisione definitiva, non costituiva una decisione in esito alla domanda. D'altra parte, di per se stessa, essa non poteva avere alcun altro effetto giuridico (e in ispecie non poteva prorogare i termini fissati dall'art. 91 dello statuto del personale). Poiché gli uffici della Commissione non hanno adottato, entro il termine di due mesi, alcun'altra decisione in esito alla domanda del 10 settembre 1970, la lettera del 15 dicembre non può aver interrotto il termine di due mesi di cui la ricorrente disponeva per impugnare il silenzio-rifiuto dinanzi alla Corte. In quanto diretto contro l'implicito rigetto della domanda 10 settembre 1970, il ricorso va quindi considerato tardivo e pertanto irricevibile.
paragrafo 8
13/15 Essa sostiene che la replica nelle cause riunite 19, 20, 25 e 30-69 modificava le conclusioni formulate in un primo momento dalla ricorrente, precisando ch'essa rinunziava.alla reintegrazione in servizio e chiedeva come risarcimento del danno subito una somma pari a tre anni di stipendio. Questa modifica, comunicata senza la sua approvazione alla Corte, avrebbe indotto quest'ultima in errore, circostanza che non sarebbe stata priva di conseguenze circa la sentenza 28 maggio 1970, come si rileverebbe immediatamente dalla motivazione.
paragrafo 9
16/17 L'art. 41 dello statuto della Cprte di giustizia CEE prevede che la revocazione delle sentenze può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere una influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione. L'art. 98 del regolamento di procedura stabilisce che la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.
paragrafo 10
18/19 Dalla lettera inviata il 10 dicembre 1970 al presidente della Commissione risulta che la ricorrente ha avuto notizia del fatto su cui è basata la sua domanda fin dal 18 giugno 1970. La domanda di revocazione, pervenuta alla cancelleria della Corte l'8 luglio 1971, va quindi respinta in quanto tardiva, senza che sia necessario accertare se ricorrano gli altri presupposti stabiliti dallo statuto della Corte di giustizia.
paragrafo 11
20/21 Quest'ultima ritiene utile, tuttavia, osservare che la parte della motivazione della sentenza 28 maggio 1970 invocata a sostegno della domanda di revocazione incomincia con l'espressione «d'altra parte», la quale indica che il fatto rilevato costituiva solo un motivo accessorio che veniva ad aggiungersi al motivo principale indicato in precedenza.
punto 1
Col ricorso depositato in cancelleria l'8 luglio 1971, la ricorrente ha chiesto alla Corte, in via principale, l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dal presidente della Commissione alla sua domanda intesa ad ottenere la concessione di un'indennità equivalente a quella liquidata alla sig.ra Fiehn con sentenza 9 luglio 1970 (causa 23-69; Raccolta 1970, pag. 547), oppure la reintegrazione nel posto ch'essa occupava anteriormente al 1o ottobre 1968 presso la Commissione; in via subordinata, la revocazione della sentenza 28 maggio 1970 (cause riunite 19, 20, 25 e 30/69, Denise Richez-Parise e altri contro Commissione; Raccolta 1970, pag. 325 e segg.).
punto 4
Sulla domanda principale, la Commissione — convenuta — ha sollevato varie eccezioni d'irricevibilità, fra cui quella relativa alla tardività del ricorso.
punto 5
Secondo l'art. 91 dello statuto del personale, il silenzio dell'autorità competente in esito a una domanda o ad un ricorso dev'essere considerato, qualora si protragga per due mesi, come una decisione di rigetto, che può essere a sua volta impugnata nel termine di due mesi.
punto 12
In subordine, sempre al fine di ottenere quanto essa chiedeva in via principale, la ricorrente domanda la revocazione della sentenza 28 maggio 1970.
punto 22
Da quanto sopra esposto emerge che la domanda di revocazione va dichiarata irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
23/24 La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
paragrafo 3
26/27 Tuttavia, dal canto suo, la convenuta ha indotto in errore la ricorrente, poiché la lettera 15 dicembre 1970 del direttore del personale poteva far ritenere che la domanda del 10 settembre 1970 non fosse del tutto infondata. Lettere del genere sono criticabili, quando la loro redazione è atta a creare la falsa impressione che la domanda possa essere sottoposta a nuovo esame, di cui l'interessato può attendere tranquillamente l'esito.
punto 25
Nella fattispecie, la convenuta ha chiesto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 70 dello stesso regolamento, la ricorrente venga condannata a rimborsarle le spese del giudizio, che sarebbero superflue e defatigatorie.
punto 28
Stando così le cose, va applicato l'art. 70 del regolamento di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali delle parti sulla domanda principale della ricorrente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 90 e 91, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 41, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 91, 92, 98, 99 e 100, LA CORTE (Prima Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è irricevibile. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Mertens de Wilmars Donner Monaco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 febbraio 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione J. Mertens de Wilmars

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