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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 105 del 1987

Decisione
decisa il 1987-03-26, depositata il 1987-04-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:105
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4162

  • Locazione
  • Immobili ad uso abitativo
  • Recesso
  • Cause di anticipato recesso del locatore
  • Applicabilità ai soli rapporti in corso e soggetti a proroga
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come già rilevato con precedente sentenza (che ha deciso, nel senso dell'infondatezza, analoga questione), non appare ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia fissato la durata minima del rapporto di locazione al fine di dare un minimo di stabilità alla situazione abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito, nell'art. 59 legge cit., cause anticipate di recesso soltanto per i contratti già in corso e sul solo presupposto giustificativo che essi fossero stati sottoposti a proroga legale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 4 legge 27 luglio 1978, n. 392). - S n. 251/1983

Norme impugnate

  • art. 4 legge 27 luglio 1978, n. 392

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale "della norma che non consente al locatore, prima dello scadere del termine, di recedere anticipatamente dal contratto, regolato dalla disciplina ordinaria della l. 392/1978, ai sensi dell'art. 59 n. 2 della stessa legge", così promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dal Pretore di Parma, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1985 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220-bis del 18 settembre 1985; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Gatti Remo e Zambonini Bruno ed avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di Parma con ordinanza del 13 marzo 1985 (reg. ord. n. 288 del 1985) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione di legittimità costituzionale "della norma che non consente al locatore, prima dello scadere del termine (della locazione) di recedere anticipatamente dal contratto, regolato dalla disciplina ordinaria della l. 392/1978, ai sensi dell'art. 59 n. 2 della stessa legge"; che secondo quest'ultima disposizione, nei contratti in corso al momento di entrata in vigore della l. cit. e già soggetti a proroga legale, può recedere anticipatamente dal contratto il locatore che voglia disporre dell'immobile per abitazione dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado, quando offra altro immobile idoneo al conduttore; che, secondo quanto precisava il giudice rimettente, nella fattispecie, trattandosi di contratto tacitamente rinnovato dopo l'entrata in vigore della l. cit. e quindi certamente non soggetto al detto art. 59, il locatore aveva chiesto al conduttore il rilascio dell'immobile onde destinarlo ad abitazione del proprio figlio, avendo offerto altro appartamento sito nella stessa città ed avendo altresì proposto di accollarsi le spese di trasloco; che secondo l'ordinanza di rimessione, in tale situazione, negare la risoluzione anticipata del contratto, di durata quadriennale secondo quanto stabilito dall'art. 4 l. 392/1978, poteva comportare un'ingiustificata discriminazione a sfavore del locatore (art. 3 Cost.) nonché un'eccessiva compressione del diritto di proprietà sull'immobile locato (art. 42 Cost.);
punto 2
Considerato che, sebbene non espressamente indicato nell'ordinanza di rimessione, oggetto dell'impugnativa è chiaramente l'art. 4 l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui stabilisce senza alcuna eccezione la durata quadriennale dei contratti di locazione abitativa; che, come già deciso da questa Corte con sent. n. 251 del 1983 (richiamata dallo stesso giudice rimettente), non appare ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia fissato la durata minima del rapporto di locazione al fine di dare un minimo di stabilità alla situazione abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito nell'art. 59 l. cit. cause anticipate di recesso soltanto per i contratti già in corso e sul solo presupposto giustificativo che essi fossero stati sottoposti a proroga legale; che pertanto la questione attualmente in esame si appalesa manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 27 luglio 1978 n. 392 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze