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Sez. 3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2017 (Rv. 643699 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Contratto autonomo di garanzia – Clausola contrattuale disciplinante la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. – Tendenziale inapplicabilità – Apposizione della stessa – Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643699-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)