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Contenente emendamenti al D. L. 6 febbraio 1919, n. 107 recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. decreto 12 febbraio 1922, n.214, che ebbe a modificarlo

Testo in vigore al

Art. 21

1. Potra' l'Amministrazione disporre la restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo compiute le operazioni di collaudo, sempreche' non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, della legge sui Lavori Pubblici, e, se presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti della impresa a saldo dell'appalto.

Art. 22

1. Sulle questioni con le Imprese, in corso d'opera o al collaudo, per variazioni di prezzi, per maggiori compensi o per esonero di penalita' stipulate, dovra' essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma domandata o contestata superi le L. 100,000 o quando la penalita' che si richiede non sia applicata superi L. 5000. Per somme inferiori sara' sentito il parere dell'ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o dell'ispettore capo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 23

1. Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito in ogni caso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, possono essere concessi a provincie, comuni e consorzi la esecuzione ed eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono essere fatte concessioni ai privati per la costruzione di opere pubbliche, soltanto quando la concessione comprenda anche l'esercizio.

2. La spesa a carico dello Stato sara' ripartita in non piu' di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

3. Nella convenzione, che dovra' precedere il decreto di concessione, dovranno essere determinati il prezzo a' forfait o i prezzi unitari per la costruzione e, eventualmente, tutte le condizioni relative all'esercizio.

4. La determinazione del prezzo a mezzo di arbitri puo' ammettersi soltanto per i lavori suppletivi o imprevisti.

5. E' vietata la clausola del pagamento del prezzo col metodo del rimborso delle spese.

Art. 24

1. Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile puo' disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 2.000.000.

2. Negli stessi casi il Ministro dei Lavori Pubblici potra' ordinare l'emissione di mandati di anticipazione a favore dei funzionari delegati per un importo non superiore a L. 50.000.

3. L'impegno regolare della spesa sara' assunto in seguito, nelle debite forme, su presentazione della relativa perizia.

4. Per i lavori relativi alle nuove costruzioni ferroviarie la dichiarazione di somma urgenza dovra' essere fatta dall'ispettore capo superiore, delegato dal Ministero dei lavori pubblici per le dette nuove costruzioni per conto diretto dello Stato.

Art. 25

1. Non si puo' provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circostanze previste negli articoli, 6, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, recanti nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto o base di appalto superi L. 25,000; negli altri casi l'ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'ispettore superiore capo di cui all'art. 2, comma 1°, lettera a).

2. Allorche' per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti dovra' essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi L. 25,000.

Art. 26

1. Ai Consorzi di cooperative possono essere affidati, anche trattativa privata, lavori per un importo superiore ai limiti di cui all'art. 7 del presente decreto, quando, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e previo accordo col Ministro del Lavoro, l'Amministrazione ritenga che offrano sufficienti garanzie tecniche e finanziarie.

Art. 27

1. L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia, degli appalti puo' essere stabilito in un minimo del 5 % dell'importo netto dei lavori.

2. Negli appalti nei quali i mezzi d'opera sieno di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potra' l'Amministrazione appaltante consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla meta' del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia della Amministrazione, che avra' su di essi il privilegio di cui agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

3. Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile, ed il privilegio avra' pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunzi legali della provincia in cui si esegue il lavoro appaltato.

4. Questo privilegio puo' costituirsi sui natanti di proprieta' della impresa che risultino debitamente inscritti nei registri di un ufficio marittimo, ed avra' ogni effetto rispetto ai terzi dopo espletate le formalita' stabilite dall'art. 485 del Codice di Commercio.

Art. 28

1. I sussidi e concorsi consentiti a' termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi, sono concessi con decreti Ministeriali in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo del Genio civile per le opere d'importo non superiore a L. 100,000.

2. Per le opere d'importo compreso tra L. 100,000 e lire 500,000 i progetti sono approvati dall'ispettore superiore di circolo del Genio civile, e per maggiori importi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. L'esame dei progetti deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi.

4. Questo articolo non e' applicabile ai contributi e alle sovvenzioni dovute in base alle rispettive leggi speciali per le opere marittime, di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tramviarie.

Art. 29

1. Le facolta' e le attribuzioni demandate in materia di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori pubblici od agli organi da essa dipendenti, sono deferite al Ministero delle finanze e agli uffici tecnici di finanza, quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Capo II. Dichiarazioni di pubblica utilità ed espropriazioni.

Art. 30

1. La dichiarazione di pubblica utilita', agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e' implicita per tutte le opere, l'esecuzione delle quali e' autorizzata per legge.

2. Per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dallo Stato direttamente, o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziale variazione ad opere gia' riconosciute di pubblica utilita' o preesistenti, non si osservano le formalita' del procedimento preliminare stabilito nel Titolo I Capo I della detta legge e l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilita'.

Art. 31

1. La dichiarazione di pubblica utilita' pei lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale e' fatta dal Prefetto.

Art. 32

1. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici:

  1. a) per tutte le opere i progetti delle quali devono, per disposizione di legge, essere dal medesimo approvate;

  2. b) per i lavori accessori, complementari o di parziale variazione alle opere autorizzate per legge, a norma del primo comma dell'art. 30, salvo quanto e' disposto dal capoverso dell'articolo stesso;

  3. c) per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in caso di reclamo.

Art. 33

1. La dichiarazione di pubblica utilita' prevista dagli articoli precedenti deve essere preceduta dall'approvazione del progetto tecnico di esecuzione da parte dell'autorita' competente, a norma delle particolari disposizioni di legge.

Art. 34

1. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalita' della opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

2. La facolta' di espropriare i beni attigui deve essere soppressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita', o concessa posteriormente dalla autorita' che ha riconosciuta la pubblica utilita' dell'opera,

3. L'espropriante puo' rinunciare alla espropriazione delle zone attigue quando i proprietari si obblighino a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative. Tale rinuncia, che dovra' essere approvata dall'autorita' che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilita', libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette.

4. Nei casi di opera autorizzata per legge spetta al competente Ministero la facolta' di espropriare i beni attigui e di approvare la eventuale rinuncia alla detta facolta'.

Art. 35

1. L'espropriante che paghi le spese di perizia ha facolta' di rivalersi della parte posta a carico dell'espropriato sull'indennita' dovuta.

2. Qualora si debba ricorrere alla stima dei beni da espropriare per la mancata accettazione della indennita' da parte del proprietario che sia giuridicamente assente o emigrato, le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelli di perizia saranno, in ogni caso, a carico dello espropriante.

Art. 36

1. Qualora l'indennita' non ecceda le lire 1000, il Prefetto puo', udito il Consiglio di Prefettura, disporne il pagamento, dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei documenti giustificativi della domanda, sotto l'osservanza delle garanzie che il Prefetto stesso crede di stabilire.

2. Il provvedimento deve sempre intendersi emesso dal Prefetto senza alcuna responsabilita' sua e della pubblica Amministrazione salva restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi e, norma della legge comune.

3. L'accettazione delle indennita' fino alla misura indicata nel primo comma, quando si riferisca a fondi rustici, potra' essere fatta dal proprietario anche con apposizione di croce-segno, alla presenza di due testimoni, nel foglio di stima del fondo da espropriare.

Art. 37

1. Quando pel maggiore valore derivante dall'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui, a termine dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, alla dichiarazione di pubblica utilita' ed alla imposizione del contributo si provvede con Decreto Reale sulla proposta del Ministro competente, udito il Consiglio Superiore i dei Lavori Pubblici.

2. Per le opere approvate, con legge e per le quali non e' necessaria esplicita dichiarazione di pubblica utilita', il contributo e' imposto mediante decreto del Ministro competente ad approvarne i progetti, udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 38

1. Le facolta' attribuite al Prefetto in materia di espropriazione, eccettuate quelle di dichiarare la pubblica utilita' e le altre per le quali si richiede il previo parere del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate al Sotto-Prefetto del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione.

Capo III. Disposizioni pei lavori degli Enti locali.

Art. 40

1. Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono, con o senza concorso dello Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

2. La risoluzione dei contratti, nel caso previsto dall'articolo 9 del presente decreto, e' pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo, parziale o anticipato della cauzione, ammesso dall'art. 21 di detto decreto, deve, per le Provincie e per i Comuni, essere autorizzato nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

3. La facolta', attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal sesto comma dell'art. 9 del presente decreto, e' estesa alle Deputazioni, provinciali, alle Giunte municipali ed agli organi corrispondenti dei consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione di lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
CARNAZZA.
DE STEFANI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.
CAVAZZONI.
Visto: il Guardasigilli: Oviglio.