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Sez. 1, Sentenza n. 1288 del 09/12/1970 Ud. (dep. 05/03/1971) Rv. 116986 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NELL'ISTRUZIONE - DEPOSITO DELLA PERIZIA - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA SANABILE - TERMINE DI DEDUZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116986-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NELL'ISTRUZIONE - DEPOSITO DELLA PERIZIA - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA SANABILE - TERMINE DI DEDUZIONE.*

L'omesso avviso al difensore del deposito della perizia non comporta nullita assoluta ex art 185 n 3 cod proc pen ma trattasi di nullita che resta sanata se non dedotta nei modi e nei termini stabiliti nell'art 377 in relazione all'art 372 cod proc pen' e cioe con dichiarazione scritta e motivata ricevuta dal cancelliere del giudice istruttore entro cinque giorni dalla scadenza del termine del deposito degli Atti in cancelleria prescritto nell'art 372 cod proc pen. (V 103187, anno 1967, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)