Sez. 6, Sentenza n. 10851 del 08/11/1996 Ud. (dep. 17/12/1996) Rv. 206228 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rappresentante del pubblico ministero - Formale designazione da parte del procuratore della Repubblica - Mancanza - Causa di nullità - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Atteso il principio secondo il quale l'ufficio del procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi, una delega formale del titolare, è da escludere che costituisca causa di nullità del dibattimento e della conseguente sentenza la mancanza di una formale designazione, da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato all'udienza dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)