Sez. 2, Sentenza n. 4009 del 11/06/1983 (Rv. 428947 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - DIVIETO EX ART. 1127, COMMA SECONDO, COD. CIV. - CONSENSO DEGLI ALTRI PARTECIPANTI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - DIVIETO EX ART. 1127, COMMA SECONDO, COD. CIV. - CONSENSO DEGLI ALTRI PARTECIPANTI - ESCLUSIONE.*
Il proprietario dell'ultimo piano di edificio condominiale, in Mancanza del consenso degli altri partecipanti, non può sottrarsi al divieto di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato (art. 1127 secondo comma cod. civ.), provvedendo direttamente all'esecuzione di opere di rafforzamento e consolidamento, specie se queste implichino un'invasione della sfera di godimento degli altri condomini. (Conf 1595/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)