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Sez. 3, Sentenza n. 1554 del 08/03/1980 (Rv. 405125 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - FATTO DEL DANNEGGIATO O DEL TERZO - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405125-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - FATTO DEL DANNEGGIATO O DEL TERZO - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Affinche il fatto del danneggiato o del terzo abbia l'efficacia di fortuito ai fini dell'esclusione di responsabilita per danni cagionati da cose in custodia, e necessario che, nel determinismo dell'evento dannoso, esso si ponga, rispetto alla sfera di Azione del custode, siccome dotato di impulso causale autonomo, e cioe come un fattore assolutamente eccezionale, non previsto ne prevedibile e di per se sufficiente a produrre l'evento. (V 439/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)