Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 16/04/2003 (Rv. 562194 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Contestazione relativa ai criteri di liquidazione - Ricorso per Cassazione - Questione nuova - Configurabilità - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Il principio secondo il quale la censura con cui il ricorrente per cassazione si dolga del criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima non introduce una questione nuova, ma si limita a denunziare un errore di diritto, senza ampliare l'ambito del "petitum" sottoposto al riesame della corte di legittimità è applicabile ai soli casi in cui la scelta del criterio di liquidazione da parte del giudice di merito integri, di per sè, un errore di diritto, che non necessita della interposizione di valutazioni o di elementi di fatto. Esso non è, pertanto, estensibile alla diversa ipotesi in cui (come nella specie) il criterio di liquidazione stesso non discenda automaticamente dall'interpretazione della legge, ma sia soggetto a diverse variabili che, pur non richiedendo, in astratto, ulteriori accertamenti di fatto, non possono comunque dirsi già fissate entro i contorni del dibattito giuridico, sì come delineati nel giudizio di merito, con la conseguenza che il carattere edificabile o agricolo del fondo indennizzabile, ovvero l'inedificabilità' legale o di fatto indotta da aspetti della disciplina urbanistica, costituiscono variabili tali che, ove non specificamente dedotte nel giudizio di merito (ove, nella specie, era fatta questione circa la decadenza o meno di un vincolo urbanistico), non possono formare oggetto, per la prima volta, di valutazione, rilevazione ed applicazione in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)