Sez. 3, Sentenza n. 45448 del 18/07/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 260758 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica - Divieto di detenzione - Reato ex art. 6, comma primo, l. n. 150 del 1992 - Esenzione per circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti - Presupposti - Dichiarazione di idoneità rilasciata dall'autorità competente in materia di salute ed incolumità pubblica.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art. 6 della legge n. 150 del 1992 la detenzione di animali pericolosi per la salute o la pubblica incolumità (nella specie, un canguro) in difetto della autorizzazione temporanea del Prefetto, che non è richiesta per le strutture circensi dichiarate idonee dalla pubblica autorità. (In motivazione, la Corte ha precisato che eventuali disposizioni o circolari amministrative che prevedano, al mutare delle condizioni di custodia, verifiche integrative dell'idoneità, non incidono sull'ambito di operatività del precetto penale e, in particolare, sulla deroga ivi espressamente contemplata per i circhi e le mostre faunistiche e viaggianti).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 6 com. 1, Legge 07/02/1992 num. 150 art. 6 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)