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Sez. 1, Sentenza n. 2692 del 08/10/1974 (Rv. 371151 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - NUOVI - DISCIPLINA APPLICABILE - INDAGINI SUL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO EFFETTIVI - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DEL CERTIFICATO ANAGRAFICO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371151-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - NUOVI - DISCIPLINA APPLICABILE - INDAGINI SUL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO EFFETTIVI - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DEL CERTIFICATO ANAGRAFICO - INAMMISSIBILITA.*

La norma di cui all'art 372 cod proc civ, che vieta la produzione, nel giudizio di Cassazione, di nuovi documenti che non attengano alla nullita della sentenza impugnata o all'ammissibilita del ricorso, ma ai fatti posti a sostegno della questione di Competenza, e applicabile anche al regolamento di Competenza. Pertanto, nell'indagine circa il luogo di residenza o domicilio effettivi non puo tenersi conto del certificato anagrafico prodotto in Sede di regolamento di Competenza. (Conf 550'72, mass n 356562; 1188'71, mass n 351323; (Conf 1456'70, mass n 347288; 950'69, mass n 339369; (Conf 121'69, mass n 338000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)