Sez. 1, Sentenza n. 2692 del 08/10/1974 (Rv. 371151 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - NUOVI - DISCIPLINA APPLICABILE - INDAGINI SUL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO EFFETTIVI - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DEL CERTIFICATO ANAGRAFICO - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - NUOVI - DISCIPLINA APPLICABILE - INDAGINI SUL LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO EFFETTIVI - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DEL CERTIFICATO ANAGRAFICO - INAMMISSIBILITA.*
La norma di cui all'art 372 cod proc civ, che vieta la produzione, nel giudizio di Cassazione, di nuovi documenti che non attengano alla nullita della sentenza impugnata o all'ammissibilita del ricorso, ma ai fatti posti a sostegno della questione di Competenza, e applicabile anche al regolamento di Competenza. Pertanto, nell'indagine circa il luogo di residenza o domicilio effettivi non puo tenersi conto del certificato anagrafico prodotto in Sede di regolamento di Competenza. (Conf 550'72, mass n 356562; 1188'71, mass n 351323; (Conf 1456'70, mass n 347288; 950'69, mass n 339369; (Conf 121'69, mass n 338000).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)