diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2829 del 11/02/2005 (Rv. 579909 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Avviso di pagamento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579909-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non ha carattere impositivo ed esula dal novero degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, il mero avviso di pagamento, comunicazione - invito bonario, volto unicamente a favorire lo svolgimento del rapporto tributario, con cui si informa il contribuente della debenza del tributo e della possibilità di rivolgersi al Comune per eventuali richieste di chiarimento e financo di sgravio, recante sul retro l'espressa avvertenza dell'inammissibilità del ricorso giurisdizionale, eventualmente, invece, esperibile contro la successiva cartella esattoriale, da emettersi, come pure indicato nelle avvertenze, in caso di mancato pagamento, previa iscrizione a ruolo del tributo stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)