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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22707 del 28/09/2017 (Rv. 645564 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Ambito - Distinzione dal vizio di motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645564-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che il giudizio della corte territoriale in ordine all’idoneità di una comunicazione informale a fare decorrere il termine annuale per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. dovesse essere censurato sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)