Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 01/12/2004 (Rv. 578633 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STATALE - ARCHEOLOGICO | Proprietà a titolo originario dello Stato a far data dalla entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 - Beni rinvenuti anteriormente o per i quali è consentita la proprietà di privati - Eccezione relativa - Onere probatorio - Incombenza sulla parte che solleva l'eccezione.
DEMANIO - DEMANIO STATALE - ARCHEOLOGICO
Poichè, dalla entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, la proprietà sui reperti archeologici appartiene, a titolo originario, allo Stato, il privato che rivendichi il proprio diritto di proprietà su detti beni può solo eccepire, fornendone la relativa prova, che i beni stessi sono stati acquisiti in proprietà privata prima del 1909 ovvero far valere una delle ipotesi nelle quali la legge 1 giugno 1939, n. 1089 consente che quei beni ricadano in proprietà di privati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 932, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/06/1909 num. 364, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)