diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 08/07/1977 (Rv. 386602 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - RELATIVA DOMANDA GIUDIZIALE - AUTONOMIA RISPETTO ALLA DOMANDA DI DIVORZIO - CONSEGUENZE - COSA GIUDICATA SULLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - SOPRAVVENUTA MORTE DEL CONIUGE - CONTROVERSIA IN ORDINE ALL'ASSEGNO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386602-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - RELATIVA DOMANDA GIUDIZIALE - AUTONOMIA RISPETTO ALLA DOMANDA DI DIVORZIO - CONSEGUENZE - COSA GIUDICATA SULLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - SOPRAVVENUTA MORTE DEL CONIUGE - CONTROVERSIA IN ORDINE ALL'ASSEGNO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*

La domanda di assegno, rappresentando solo un eventuale corollario di quella di divorzio, ove sia introdotta nello stesso processo, pur dipendendo dalla stessa in quanto ne presuppone l'accoglimento, puo avere un suo autonomo svolgimento contenzioso e puo formare oggetto esclusivo della materia del contendere quando ormai non si discuta piu del divorzio, ma solo dell'an o del quantum della relativa obbligazione. Ne consegue che la morte del coniuge, che sopravvenga quando gia si e verificata la dissoluzione del vincolo, per essersi formato il giudicato sul relativo capo, non elide il diritto del coniuge all'accertamento determinativo della misura dell'assegno, di cui si stia ancora discutendo in causa, per il periodo dal passaggio in giudicato del capo della sentenza sul divorzio alla data di morte del coniuge obbligato e, conseguentemente, non determina la cessazione della materia del contendere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)