Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433
Testo in vigore al
Art. 44 Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati
1. Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 2.
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27
Art. 46 Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad adeguare la regolamentazione in materia di modalita' dei pagamenti sui titoli di Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi a quanto previsto dal presente decreto.
Titolo VI. Attivita' della pubblica amministrazione
Art. 47 Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.
2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), nonche' le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1 gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.
3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonche' dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. All'adeguamento della modulistica, ancorche' prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 48 Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.
2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalita' per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione degli importi In euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento e' da effettuarsi in euro, nonche' per la rendicontazione delle relative operazioni.
Art. 49 Attivita' contrattuale delle pubbliche amministrazioni
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresi' la facolta' del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.
Art. 50 Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.
2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformita' con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.
Titolo VII. Conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire
Art. 51 Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e' tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e' arrotondata eliminando i decimali.
Art. 52 Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".
Titolo VIII. Monetazione metallica
Art. 52-bis Medaglie e gettoni in euro
1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta ''euro'', ''euro cent'' o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura puo' essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.
3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge.
Art. 52-ter Prescrizione delle monete metalliche
Titolo IX. Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale
Art. 52-quater Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale
1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonche' i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.
3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 52-quinquies Responsabilita' amministrativa degli enti per falsita' in monete euro non aventi corso legale
1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.
Art. 53 Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
DINI, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro delle finanze
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK