Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica
Testo in vigore al
Art. 6
1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, modificato con l'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;
b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diverse dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.
2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera a), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.".
3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' sostituito dal seguente:
"2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;
b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.".
4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere a) e b) del primo capoverso del comma 2 e alla lettera a) del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.
Art. 7
1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e' stabilito in L.
125.000.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202.
3. Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, e' dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85.
4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validita' della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli furistrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile.
Art. 8
1. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. La tassa di stanzionamento per le unita' da diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi: a) natanti: 1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro ........... L. 400 2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, escluso il bompresso ................................ L. 600 3) per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso ........................... " 800
b) imbarcazioni:
1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il
bompresso, per ogni centimetro ...................... L. 1.500 2) per ogni centimetro eccedente i metri
otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il
bompresso ........................................... " 4.000 3) per ogni centimetro eccedente i dodici
metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il
bompresso ........................................... " 6.000 4) per ogni centimetro eccedente i metri
diciotto, escluso il bompresso ...................... " 8.000 c) navi:
1) fino a sessantacinque tonnellate di
stazza lorda .................................." 30.000.0002) oltre sessantacinque tonnellate di stazza
lorda ........................................ " 40.000.000
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni del 45 per cento dopo quindici anni.
2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia".
2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa e' stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1991.
3. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera f), introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituita dalla seguente: "f) unita' da diporto: 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . ." 140.000
2) imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto . . ." 400.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . ." 600.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ." 800.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . " 1.000.000
3) navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000.000.".
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1994, N. 564, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1994, N. 656
Art. 10
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 67, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: " 10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.";
b) nell'articolo 50, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: " 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.".
2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonche' dalle societa' da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformita' allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3.
Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.";b) nell'articolo 7, comma 1, le parole: "la trasmissione dei dati e delle notizie" sono sostituite dalle seguenti: "la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonche' degli altri dati e notizie";
c) nell'articolo 7, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: " 1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;" sono sostituite dalle seguenti parole: "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta' o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita' da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;";
b) all'articolo 21, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente: "Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica - ed il Registro aeronautico nazionale debbono entro il 30 giugno 1992 integrare con il codice fiscale i dati dei possessori di navi, unita' da diporto ed aeromobili, risultanti iscritti alla data del 30 giugno 1991 nei registri da essi gestiti. A tal fine i possessori di tali beni debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 31 dicembre 1991. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13.".
5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unita' da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".
5-bis. La lettera g-bis) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescienza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonche' ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202.
8. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da d) a p) dell'articolo 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni".
9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (SE.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, a decorrere dalla data della nomina, ancorche' precedente al presente decreto.
10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.
11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo e' stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991.
12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, puo' essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a L. 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con parte delle maggiori entrate assicurate dal presende decreto. In deroga a quanto disposoto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto articolo 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.
Art. 11
1. Se piu' soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento e' notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sara' iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.
2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.
3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo periodo, prima della parola: "sospende" e' inserita la parola: "non";
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva.".
4. I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 APRILE 2001, N. 193.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
6-bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degl atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresi' consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo.
Art. 12
1. I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche.
2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1 devono presentare, a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata secondo i criteri e le modalita' stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e la misura della imposta e' determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonche' della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma.
3. Se l'ammontare dell'imposta determinata ai sensi di quanto previsto nel comma 2 e' inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989 per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il contribuente, previa compensazione fino a concorrenza del minore importo, ha diritto alla restituzione dell'eccedenza, maggiorata degli interessi, formulandone richiesta nella stessa denuncia. Per le somme richieste in restituzione il comune emette avviso di liquidazione comunicato al contribuente entro i sei mesi successivi al ricevimento della denuncia, con la indicazione anche dei relativi interessi decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia fino a quella di emissione dell'avviso stesso.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di giorni novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello della denuncia di cui al comma 2 e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonche' le modalita' di presentazione; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine, e' approvato il modello per il versamento dell'imposta.
4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.
Capo II. Disposizioni in materia di spesa
Art. 13
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso di espletamento.
2. Le Amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.
3. Per il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente.
4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 10 gennaio 1978 gia' effettuata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento.
5. I provvedimenti comunque emessi in difformita' dalle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto.
Art. 13-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1991, N. 172, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 1991, N. 244
Art. 14
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68.
2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sara' data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.
3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno.
Art. 14-bis
1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non e' previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica.
Art. 15
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INADEL e degli enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990 in conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato.
2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato per il 40 per cento entro il mese di luglio e per la restante quota entro il mese di novembre 1991.
3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.
3-bis. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1 o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari.
Art. 16
1. Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato da ultimo dall'articolo 3, primo periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: "per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare" e le parole: "che costituisce il limite del quattro per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare" e dalle parole: "che costituisce il limite del tre per cento".
2. Nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 3, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: "Ove venga accertato che le disponibilita' degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento" sono sostituite dalle parole: "Ove venga accertato che le disponibilita' degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento".
3. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' differito al 31 dicembre 1993.
Art. 17
1. Il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti puo' partecipare al capitale anzidetto.".
2. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema creditizio e per le esigenze dei conti della finanza pubblica, si puo' provvedere alla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito.
3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorche' posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalita' determinate con decreto del Ministro del tesoro.
3-bis. Le minusvalenze derivanti al bilancio della Cassa depositi e prestiti dall'applicazione del comma 3, sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.
Art. 18
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.
2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate in misura pari ad 1 punto percentuale.
Art. 18-bis
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 1 della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce la misura delle tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, e' sostituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130:
"gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri, degli stessi anche se aventi diverse testate, nonche' i giornali di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g, lire 25;
per ogni 50 g o frazione in piu', lire 13.
Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano".
Art. 18-ter
1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in attesa dell'emanazione di una legge di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con il vincolo di destinazione di cui all'articolo 11, quarto comma della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le regioni provvedono a contrarre detti mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti e le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il relativo onere per capitale ed interessi e' assunto a carico dal bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo della rata di ammortamento del mutuo contraibile da ciascuna regione, applicando le stesse aliquote di riparto adottate per l'anno finanziario 1990 per la corresponsione alle regioni a statuto ordinario del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 175 miliardi per l'anno 1992, provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitalo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)".
Art. 19
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI