Sez. U, Sentenza n. 10618 del 26/10/1998 (Rv. 520091 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Incompleta tipizzazione delle fattispecie sanzionabili - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 Cost. - Manifesta infondatezza - Irrogazione di sanzione più afflittiva di quella minima - Motivazione della gravità dell'allegato con riferimento alla particolarità della concreta fattispecie, e non attraverso un generico richiamo alla violazione dell'obbligo d'imparzialità - Necessità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 R.D.L. n. 511 del 1946, proposta in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 Cost., per la eventualità in cui non si aderisca alla interpretazione della norma citata che prospetta la esigenza di una sorta di autoregolamentazione e autolimitazione, della potestà della sezione disciplinare del C.S.M. che eviti il rischio di arbitrarietà dovuto alla incompleta tipizzazione delle fattispecie sanzionabili in sede disciplinare. Ed infatti, già con la sentenza n. 101 del 1981 la Corte Cost., nell'affermare la piena compatibilità tra libera manifestazione del pensiero e tutela della dignità del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario, osservò che l'equilibrato bilanciamento degli interessi tutelati non comprime la libertà di manifestare le proprie opinioni, ma ne vieta l'esercizio anomalo, ossia l'abuso, che viene ad esistenza ove risultino lesi altri valori non meno rilevanti, come quelli desumibili dagli art. 101 e 104 Cost., secondo cui i magistrati debbono essere imparziali e indipendenti, e ciò non solo con specifico riferimento al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine d'evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell'adempimento del proprio compito. Tuttavia in ordine al concreto esercizio del potere sanzionatorio, da parte della sezione disciplinare del C.S.M., va rilevato che la connotazione di gravità dello illecito, ai fini della scelta di una sanzione più afflittiva di quella minima, deve essere motivata con riferimento alla particolarità della concreta fattispecie, non essendo sufficiente un generico richiamo alla violazione dell'obbligo d'imparzialità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)