diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 61 del 1992

Decisione
decisa il 1992-02-05, depositata il 1992-02-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:61
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 17916

  • Termini
  • Termini processuali
  • Sospensione in periodo feriale
  • Inapplicabilità alle controversie in materia previdenziale proposte con rito monitorio dagli enti assicurativi contro i datori di lavoro
  • Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'inapplicabilità dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria è giustificata da identica 'ratio', sia per le controversie promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, che per le controversie promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto esclude la sospensione dei termini anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali). - nello stesso senso, su identica questione, O. n. 61/1985.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742

Parametri

Massima n. 17917

  • Termini
  • Termini processuali
  • Sospensione in periodo feriale
  • Inapplicabilità alle controversie in materia previdenziale proposte con rito monitorio dagli enti assicurativi contro i datori di lavoro
  • Asserita violazione del diritto alle ferie degli avvocati e procuratori
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori legali, rispetto ai quali non è pertinente il riferimento alla tutela costituzionale del diritto alle ferie dei lavoratori subordinati. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento dei contributi pevidenziali). - S. n. 255/1987.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742

Parametri

Massima n. 17918

  • Termini
  • Termini processuali
  • Sospensione in periodo feriale
  • Inapplicabilità alle controversie in materia previdenziale proposte con rito monitorio dagli enti assicuratori contro i datori di lavoro
  • Asserita violazione del diritto alle ferie degli operatori giudiziari
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'esclusione dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale per alcune controversie (nella specie, quelle previdenziali), non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod.civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento dei contributi previdenziali).

Norme impugnate

  • art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione del Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione promosso tardivamente dal Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio contro un decreto ingiuntivo del pagamento di contributi previdenziali, emesso su richiesta dell'INPS, il Pretore di Milano, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali relativamente alle controversie previste dall'art. 442 cod. proc. civ. senza eccettuare le controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro, almeno quando vengano promosse col rito monitorio; che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata sarebbe contraria: a) all'art. 3 Cost. perché tratta in modo uguale situazioni differenti, la sospensione dei termini feriali essendo giustificata solo quando parte in causa è un lavoratore, data l'urgenza sempre rivestita dalla tutela dei suoi diritti, in gran parte di natura alimentare; b) all'art. 36, terzo comma, Cost., perché comprime senza necessità il diritto alle ferie degli operatori giudiziari; c) all'art. 24 Cost. perché, soprattutto quando incombono i termini ridotti prescritti nel procedimento monitorio, rende pressoché impossibile, in periodo feriale, trovare l'assistenza di un difensore per proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo; che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Consorzio opponente concludendo per la fondatezza della questione, mentre l'atto di costituzione dell'Istituto opposto è stato depositato fuori termine; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 61 del 1985, anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 in ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute; che palesemente fuori di proposito è invocato l'art. 36, terzo comma, Cost., che garantisce il diritto alle ferie dei lavoratori subordinati, mentre "l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori legali" (sent. n. 255 del 1987); d'altro lato, la norma denunciata non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod. civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze