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Sez. 1, Sentenza n. 7009 del 22/12/1988 (Rv. 461191 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE - VENDITA DI IMMOBILI - SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461191-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE - VENDITA DI IMMOBILI - SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo ad imposta di ricchezza mobile inerente a plusvalenze realizzate da una società tassabile in base a bilancio tramite vendita di immobili, e per il caso in cui il corrispettivo dichiarato dalla contribuente sia stato ritenuto congruo ai fini dell'imposta di registro, la legittimità di un accertamento - effettuato induttivamente - in rettifica della relativa dichiarazione, ai sensi dell'art. 119 terzo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, può essere riconosciuta solo se la amministrazione, nel giudizio d'impugnazione dell'accertamento stesso, dia dimostrazione delle ragioni che giustifichino, ai fini del tributo mobiliare, una valutazione divergente rispetto a quella effettuata in Sede di registrazione. (V 1904/80, mass n 405520).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 31, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)